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IL PRODOTTO DIFETTOSO IN EUROPA E NEL MERCATO NORDAMERICANO By Enrico Fabbri
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PNR
28560 dated 15.08.2015
Pubblicato da
Enrico Fabbri
Fonte
Enrico Fabbri
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La responsabilità del costruttore per prodotto difettoso è una delle tematiche più discusse negli ultimi anni soprattutto per l’importanza dei danni economici potenziali.
 
IL PRODOTTO DIFETTOSO IN EUROPA E NEL MERCATO NORDAMERICANO
by Enrico Fabbri
 
Generalmente viene considerato ‘difettoso’ quel prodotto o servizio che causa un danno irragionevole a un utente finale, sia questo un passeggero o un operatore. Sebbene il concetto sia abbastanza intuitivo non sono invece immediatamente intuitivi i risvolti di questo concetto nella legislazione europea o in quella nordamericana (Usa).

Certamente un prodotto deve rispettare i requisiti minimi stabiliti dagli standard (EN ed ASTM) ma questo non lascia indenne un costruttore o un operatore qualora un incidente causi un danno a una persona. Sotto un profilo tecnico, il danneggiato non ha quasi mai una colpa oggettiva, la quale va quindi individuata nel costruttore e nell’operatore, generalmente per non aver individuato per tempo il pericolo che ha causato il danno.

In quasi tutti i paesi europei, il procedimento d’individuazione delle responsabilità si svolge tramite una causa penale a cui segue una causa civile per la determinazione della somma da liquidare. Nel mercato nordamericano, invece, non si avvia quasi mai una causa penale e le parti si confrontano esclusivamente nella causa civile, arrivando solitamente a un accordo transattivo prima dell’inizio del processo vero e proprio. L’esperienza degli ultimi anni porta alla considerazione che a fronte di un danno si arriva quasi sempre a una ripartizione delle colpe tra costruttore e operatore.

Per ridurre il rischio di un danno, il costruttore e l’operatore devono ‘ragionevolmente’ aggiornare il proprio progetto e le procedure di utilizzo tenendo conto dell’evoluzione della percezione del pericolo, delle tecnologie disponibili in quel momento e delle informazioni storiche disponibili (per esempio relative ad altri incidenti). Le procedure di valutazione della riduzione del rischio sono ben illustrate nella EN-1050.

Aumenta invece il rischio di liquidare la parte maggiore del danno quando il costruttore o l’operatore sono accusati di ‘negligenza’. C’è ‘negligenza’ quando una parte resta irragionevolmente inattiva nelle proprie azioni in presenza di pericoli ragionevolmente noti, non avvisando i propri clienti e quindi causando un irragionevole danno a un terzo.
Un classico comportamento negligente è quello di un costruttore che, a seguito di un incidente, non avvisa altri clienti di un pericolo e non vi pone rimedio ragionevole.

Un altro esempio di negligenza è quando un passeggero di un autoscontro si fa male per l’assenza delle cinture di sicurezza e l’operatore non provvede successivamente ad installarle, causando un secondo danno. Questi comportamenti sono generalmente sanzionati pesantemente dai giudici che assegnano un “rimborso extra” al danneggiato che può arrivare anche al 20 per cento del fatturato dell’impresa. Questi rimborsi solitamente non sono coperti da polizza e quindi ricadono sulle spalle dell’impresa. Questi concetti, che sono molto sviluppati soprattutto nel mercato Usa, sono diventati famosi sia per i costi della gestione della causa che per le somme rimborsate, specialmente in occasione di negligenza comprovata. Naturalmente questi concetti sono applicati anche in Europa anche se con effetti minori e limitati dal tipo di legislazione. Devo ricordare ancora una volta che gli obblighi di aggiornamento solitamente a carico del costruttore ricadono sotto la responsabilità dell’operatore qualora il costruttore non sia più in attività.

Tenuto conto che un’attrazione costruita, per esempio, in Europa può essere utilizzata in qualsiasi parte del mondo, metto in evidenza quanto segue:
• la responsabilità di un costruttore per un prodotto utilizzato negli Usa non si estingue nel tempo, anche se la vendita è indiretta;
• è sempre necessario prevedere un’adeguata copertura assicurativa che includa anche il mercato Usa;
• l’amministratore di un’impresa, e i suoi dipendenti, potrebbero essere chiamati a rispondere per danni, sia in sede penale che civile, anche quando l’impresa ha cessato la sua esistenza;
• un incidente importante comporta quasi sempre il recesso dell’assicurazione dal contratto con conseguente difficoltà dell’impresa ad identificare una nuova compagnia assicurativa.
 
 

 
Scritto da Enrico Fabbri enrico@fabbrirides.com
Articolo originariamente pubblicato nella rivista Games Industry (Italia)
Data originale: Agosto 2015
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